Con l’ok definitivo del prossimo Ecofin al PNRR italiano, diventano ufficiali le proroghe del Superbonus al 30 giugno 2022 e delle opzioni per la cessione del credito d’imposta o per lo “sconto in fattura” a tutto il 2022 (previste dalla Manovra 2021).
Il quadro dei termini d’applicazione del Superbonus si completa con l’intervento del DL 59/2021, definitivamente convertito nella legge 101/2021 che ha esteso l’agevolazione al 110% sino al:
– 31 dicembre 2022, per i condomini “civilistici” – senza ulteriori condizioni;
– 30 giugno 2022, per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (cd. “mini-condomini”), estendibile al 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno dello stesso anno sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori;
– 30 giugno 2023 per gli interventi eseguiti dagli IACP, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità, estendibile al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno dello stesso anno sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori.
Le scadenze del Superbonus
Beneficiari | Scadenza |
Edifici unifamiliari | 30/06/2022 |
Condomìni | 31/12/2022 |
Beneficiari | Data ‘spartiacque’ | Stato di avanzamento lavori | Scadenza |
Edifici fino a 4 UI e unico proprietario | 30/06/2022 | È stato realizzato meno del 60% dei lavori | 30/06/2022 |
È stato realizzato più del 60% dei lavori | 31/12/2022 | ||
Edifici di proprietà di ex IACP | 30/06/2023 | È stato realizzato meno del 60% dei lavori | 30/06/2023 |
È stato realizzato più del 60% dei lavori | 31/12/2023 |